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Uno sguardo alla 104

I Beneficiari

Accertamento sanitario

Le agevolazioni

Congedo biennale

UNO SGUARDO ALLA LEGGE 104

 

La legge 104/92 dispone alcune agevolazioni per i lavoratori dipendenti portatori di grave handicap e per i lavoratori dipendenti che assistono persone affette da grave handicap.

Le agevolazioni riguardano i genitori lavoratori dipendenti, con figli portatori di handicap in situazione di gravità, nonché i parenti o affini entro il 3° grado di persone con grave handicap ed, infine, i lavoratori essi stessi disabili.

Sono concesse purché la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno presso Istituti specializzati nella patologia.

Il diritto alle agevolazioni si estende anche ai genitori affidatari o adottivi.

Sono invece esclusi dai benefici previsti con legge 104/92 i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici.

 

I BENEFICIARI

 

Beneficiari delle agevolazioni lavorative previste sono tutti i cittadini con un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche a tempo determinato.

 

Le agevolazioni sono volte a portare assistenza a:

 

   • figli (naturali, addottivi o in affidamento)

   • parenti o affini entro il 3° grado

   • coniuge

   • sé stessi

 

ACCERTAMENTO SANITARIO DELL'HANDICAP

 

Requisito indispensabile è il possesso da parte del soggetto disabile della certificazione di grave handicap.

L’accertamento della gravità dell’handicap viene effettuato dalla Commissione Medica istituita presso la ASL territorialmente competente.

 

Sindrome di Down

Nel caso di portatori di trisomia 21 -meglio conosciuta con il nome di sindrome di Down, accertata attraverso la mappa genetica (cariotipo)-  il riconoscimento dello stato di gravità può essere effettuato sia dalla Commissione ASL sia dal “solo” medico di famiglia.

 

Grandi invalidi di guerra

La norma ha disposto che i grandi invalidi di guerra sono considerati persone handicappate in situazione di gravità.

E’ sufficiente l'esibizione dell'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro o di copia del decreto concessivo della stessa.

 

Adempimenti

Ottenuta la certificazione di gravità dell’handicap da parte del soggetto disabile, la domanda per ottenere i benefici della legge 104/92, va inoltrata :

 

   • all’Istituto previdenziale in doppia copia con la documentazione comprovante la grave disabilità

   • in copia al datore di lavoro (lavoratori privati) o all’amministrazione di appartenenza (dipendenti pubblici)

 

Inoltre, va allegata una dichiarazione o attestazione di non ricovero del soggetto disabile a tempo pieno in un istituto specializzato, l'autocertificazione dello stato di famiglia.

La domanda deve essere rinnovata annualmente anche con una semplice dichiarazione di responsabilità e comunicando, eventualmente, variazioni rispetto alla fruizione delle agevolazioni.

 

Modulistica

Nel settore pubblico non vi sono moduli particolari predisposti per la presentazione della domanda.

Nel settore privato l’Inps ha predisposto una serie di moduli da utilizzare nella presentazione delle domande volte ad usufruire delle agevolazioni della legge 104/92.

 

LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 104/92

 

Il genitore di figlio gravemente disabile o il lavoratore gravemente disabile o chi assiste un familiare o affine gravemente disabile, ha diritto:

 

 • a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso

  • a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della     persona a cui si presta assistenza

 

Inoltre, la normativa istituisce i seguenti congedi e permessi:

  •  Permessi fino al 3° anno di vita del bambino disabile

 

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari di minori con handicap in situazione di gravità, hanno diritto:

 

 • al prolungamento del periodo di congedo parentale fino a tre anni di età del bambino

 • oppure, in alternativa, ad un permesso giornaliero retribuito di due ore fino al compimento del terzo anno di età del bambino

 

Il genitore richiedente ha diritto al prolungamento del periodo di congedo parentale o ai permessi orari anche quando l'altro genitore non ne ha diritto.

Rimane ferma l'alternatività del diritto e quindi l'impossibilità della fruizione dei benefici contemporaneamente da parte dei due genitori lavoratori dipendenti.

In alternativa al prolungamento del congedo parentale vi è la possibilità di fruire di riposi orari retribuiti di due ore al giorno (orario di lavoro pari o superiore a 6 ore) ovvero di un' ora     (orario di lavoro inferiore a 6 ore).

 

  • Permessi dopo il 3° e fino al 18° anno di vita del disabile

 

I genitori, in alternativa tra di loro, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito e accreditato figurativamente.

Al genitore richiedente spetta anche se l’altro non ne ha diritto o se nella famiglia vi siano altri soggetti in grado di prestare assistenza.

I genitori beneficiari possono essere anche adottivi o affidatari.

I tre giorni di permesso possono essere ripartiti fra i genitori anche con assenze contemporanee degli stessi.

 

  • Permessi dopo il 18° anno di vita del disabile

 

I genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figli maggiorenni hanno diritto alternativamente a tre giorni di permesso retribuito, anche continuativi nel mese.

I tre giorni di permesso possono essere ripartiti fra i genitori anche con assenze contemporanee degli stessi.

Nel caso in cui il figlio disabile convive con i genitori, il diritto ai tre giorni di permesso per il genitore lavoratore richiedente prescinde dalla condizione che la madre sia lavoratrice o che non vi sia altra persona in grado di prestare assistenza.

Invece, nel caso in cui non vi sia convivenza, il diritto è subordinato al requisito di continuità ed esclusività dell’assistenza e alla non presenza, nel nucleo familiare del portatore di handicap, di altri soggetti non lavoratori (compresa la madre) in grado di prestare assistenza.

 

Il requisito di assistenza continua:

 

 • si definisce come “continua” l'assistenza prestata quotidianamente al soggetto disabile.

     Gli istituti previdenziali hanno precisato che, oltre ad essere un'assistenza per le necessità quotidiane del disabile, non vi può essere continuità dell'assistenza nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni.

 

Il requisito di assistenza esclusiva:

 

 • si definisce con l’aggettivo "esclusiva" quell’assistenza che sottenda che il lavoratore richiedente i permessi sia l'unico soggetto, all'interno del nucleo familiare del disabile, che possa prestare assistenza alla persona disabile.

 

I due requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente.

 

Permessi per il lavoratore disabile

 

Il lavoratore affetto da grave disabilità ha diritto:

 

 • a tre giorni di permesso mensile retribuito

 • oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro superiore alle 6 ore quotidiane) o a un'ora di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è pari o inferiore alle 6 ore).

 

I tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche in sei mezze giornate.

 

Decorrenza dei benefici

L’agevolazione decorre dalla data di presentazione della domanda all’Istituto previdenziale e al datore di lavoro o all’ente datore di lavoro.

 

Rinnovo della domanda

La domanda va rinnovata annualmente e va allegata una dichiarazione di responsabilità da cui si riscontri che non si sono verificate rettifiche o revoche della situazione sanitaria precedente.

 

Adempimenti del datore di lavoro

L’effettivo pagamento é effettuato dal datore di lavoro che poi, nel caso di dipendente privato, recupera l’importo con il conguaglio sui contributi dovuti all’ Istituto previdenziale (Inps).

 

Retribuzione e contribuzione

Il prolungamento del congedo parentale viene retribuito in misura pari al 30% della retribuzione, prendendo a riferimento soltanto la paga base ed escludendo pertanto la quota ferie, la quota tredicesima, le eventuali altre indennità previste dai diversi contratti nazionali di lavoro.

La contribuzione figurativa accreditata è piena.

 

Le due ore di permesso retribuito giornaliero: sono retribuite interamente si a nel settore privato sia nel settore pubblico.

La contribuzione versata nel pubblico è piena ed effettiva, mentre nel privato viene accreditata una contribuzione figurativa pari al 200% del valore dell’assegno sociale dell’anno in corso.

In questo caso il lavoratore o la lavoratrice possono integrare il valore figurativo ridotto mediante riscatto o tramite la contribuzione volontaria.

 

I tre giorni di permesso mensile sono retribuiti sia nel pubblico sia nel privato.

L’accredito contributivo è effettivo per il settore pubblico e figurativo per il settore privato.

 

CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO

 

I soggetti tutelati sono i familiari portatori di handicap ai quali sia stata accertata, la situazione di gravità; il soggetto disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e non deve prestare attività lavorativa.

Destinatari del beneficio sono:

 

   • i genitori, lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato) del settore pubblico e privato, anche se il loro contratto di lavoro non prevede l’assicurazione per maternità e/o se a loro non spettano i permessi di cui alla legge 104

   • i fratelli e le sorelle (anche adottivi) del soggetto handicappato grave e con lui conviventi, lavoratori dipendenti, in caso di scomparsa o di grave infermità di entrambi i genitori. Anche in questo caso non è necessaria l’assicurazione per maternità e/o il diritto ai permessi della legge 104.

  • il coniuge convivente di disabile con grave handicap accertato (Cost. 158/2007)

 

I genitori possono essere naturali, adottivi o affidatari; il beneficio spetta ai genitori in maniera alternativa ma non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi.

Il congedo straordinario spetta al genitore richiedente lavoratore anche quando l’altro genitore non ne ha diritto perché non lavoratore, e ciò a prescindere dalla maggiore o minore età del figlio disabile.

 

Ogni lavoratore può fruire di due anni di congedo (retribuito e/o non retribuito) nell’intero arco della propria vita lavorativa.

Se un genitore (ad es. la madre) termina i due anni di congedo retribuito per assistere il figlio con grave handicap, l’altro genitore (il padre) può fruire dei due anni di congedo non retribuito per eventi e cause particolari.

 

I lavoratori domestici e i lavoratori a domicilio non hanno diritto al congedo biennale retribuito.

Per quanto riguarda il requisito della convivenza, è da rilevare che nel caso di figlio minorenne, un genitore può usufruire del beneficio anche se l’altro genitore non lavora poiché la continuità ed esclusività dell’assistenza viene presunta.

 

Nel caso invece di figlio disabile maggiorenne, occorre distinguere:

 

 • se il figlio maggiorenne e disabile è convivente con il genitore richiedente non incide sul diritto al congedo né la presenza di altro genitore non lavoratore né di altri soggetti in famiglia non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile.Nel caso di dipendente pubblico invece, l’Istituto previdenziale ha disposto che, quando il figlio maggiorenne disabile è convivente, l’altro genitore non lavoratore deve dimostrare l’incapacità di prestare assistenza

  • se il figlio maggiorenne e disabile non é convivente con il richiedente, è necessario che ricorrano i requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza. In particolare, se nel nucleo familiare del portatore di handicap, sono presenti altri soggetti (compreso l’altro genitore) in grado di prestare assistenza il congedo non è concedibile.

 

Modalità di fruizione del congedo

Il padre e la madre non possono utilizzare contemporaneamente il congedo in questione ma solo alternativamente.

La prestazione può essere frazionata a giorni interi, a settimane, a mesi.

La misura della prestazione

L'indennità è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione mensile percepita se la mensilità in questione, rapportata ad un anno, è inferiore o pari al limite stabilito (per il 2007, euro 30.002,00).

Dal 2002 il limite annuale é rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT.

Nel 2007 l'INPS ha disposto che, per ogni anno di riferimento e a partire dal 2001,tale importo rappresenta il tetto massimo complessivo di quell'anno e che esso va ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.In caso di superamento del tetto complessivo il valore figurativo della contribuzione e l'importo dell'indennità economica devono essere proporzionalmente ridotti fino a concorrenza con tale limite.

 

La retribuzione da prendere a riferimento è comprensiva dei ratei relativi a emolumenti non riferibili al solo mese considerato, e cioè quelli relativi alla tredicesima o alle altre eventuali mensilità aggiuntive, indennità , premi , ecc. non legati alla presenza.

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Adempimenti e domande

 

Lavoratori privati

La domanda deve essere inviata o recapitata all’Istituto previdenziale in duplice copia, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’istituto. Una delle due copie deve essere restituita a vista all'interessato con l’attestazione, da parte dell’INPS, dell'avvenuta ricezione, o rimandata a stretto giro di posta se pervenuta con tale mezzo.

 

Lavoratore pubblico

La domanda va presentata all’amministrazione o ente di appartenenza.

Il diritto al congedo straordinario è comunque concesso entro 60 giorni dalla richiesta.

Nella domanda va indicato con precisione il periodo di congedo e, in caso di modifica del periodo fissato in precedenza, deve essere presentata una nuova domanda, sempre con le stesse modalità.

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione dell'altro genitore di non avere fruito del beneficio e l'impegno a comunicare eventuali modifiche.Va allegata inoltre la documentazione (anche in copia dichiarata autentica) relativa al riconoscimento della gravità dell'handicap con dichiarazione di responsabilità relativa al fatto che non sono intervenute variazioni nel riconoscimento del grado di gravità dell'handicap.

Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data indicata sulla domanda, salvo decorrenza diversa fissata dal datore di lavoro.

In ogni caso il lavoratore ha diritto di iniziare il periodo di congedo entro 60 giorni dalla richiesta.

 

Modalità di corresponsione dell'indennità

L'indennità viene anticipata dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di maternità.

 

Contribuzione

La contribuzione è figurativa nel settore privato ed effettiva nel settore pubblico.

 

CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI

 

Il congedo per gravi motivi familiari si prefigge di dare la possibilità ai lavoratori dipendenti di affrontare situazioni particolari che possono verificarsi nella vita, come decessi o malattie gravi di familiari o indifferibili esigenze personali.

In epoca precedente a questa normativa, soltanto alcuni contratti del pubblico impiego avevano previsto analoghe possibilità di assenza, diversificate a seconda dei comparti, solitamente sotto la voce generica «aspettativa per motivi familiari» e a totale discrezionalità del datore di lavoro quanto a durata e a percentuale di lavoratori interessati.

 

Congedo non retribuito per gravi motivi familiari

 

I lavoratori d ipendenti pubblici e privati possono chiedere un periodo di congedo per gravi motivi sia personali che familiari relativamente:

 

 • ai componenti della famiglia anagrafica; per famiglia anagrafica si intende «un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela, oppure legate da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune»

 • ai familiari anche non conviventi per i quali, ai sensi dell’articolo 433 del c.c., si ha l’obbligo di prestare alimenti (coniuge; figli legittimi, naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; genitori naturali e adottivi e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; generi e nuore; suoceri; fratelli)

 • ai parenti e affini entro il terzo grado portatori di handicap anche non conviventi. Quindi, nel caso in cui l’assistenza debba essere temporalmente più lunga delle due ore giornaliere o dei tre giorni al mese, possibilità prevista con legge 104/92, ci si può avvalere di questo tipo di congedo, per i giorni «in più» che servono.

 

Gravi motivi

I gravi motivi per cui si può richiedere il permesso sono:

 

  • necessità familiari a seguito della morte di uno dei familiari sopra indicati

  • necessità della presenza e dell’impegno del lavoratore per la cura e l’assistenza dei familiari

  • grave disagio personale del lavoratore stesso, al di fuori della malattia

  • patologie dei familiari sopraelencati, ad esclusione del richiedente il permesso.

 

Per patologie si intende:

 

  • patologie acute e croniche che comportano la perdita permanente o temporanea dell’autonomia funzionale, comprese le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-trauma-tica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivante da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche

 • patologie acute e croniche che richiedono assistenza continuativa e frequenti monitoraggi periodici ematochimici e strumentali

 • patologie acute e croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario

 • patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva per la cui terapia e riabilitazione necessita il coinvolgimento dei genitori.

 

Anche se risulta difficile tracciare una linea di demarcazione tra le varie situazioni che richiedono la presenza del lavoratore, l’elenco di patologie e di situazioni si presenta molto ampio e comprensivo di numerose ipotesi di difficoltà familiari e personali.

Il grave disagio del lavoratore o della lavoratrice, ad esclusione della malattia, com’è noto diversamente normata, potrebbe configurare ipotesi di motivi di sofferenza personale come separazione, divorzio.

 

Durata del periodo di congedo

Il congedo può essere utilizzato, per un periodo frazionato o continuativo fino a due anni nell’intera vita lavorativa.

A tal fine il datore di lavoro è tenuto a rilasciare, al termine del rapporto di lavoro, l’attestazione del periodo di congedo fruito dal lavoratore/trice.

Il periodo viene conteggiato secondo calendario ed è comprensivo di giorni festivi e non lavorativi; le frazioni di mese vengono sommate fra di loro fino a raggiungere un mese con trenta giorni.

Il limite di due anni è pure il limite massimo individuale, ne consegue che, se una lavoratrice o un lavoratore avesse, ad esempio, già fruito di 8 mesi di congedo per gravi motivi familiari, anche per motivi riguardanti la propria persona e non necessariamente per il figlio/a disabile, potrà usufruire del congedo straordinario retribuito per assistere il figlio disabile per soli 16 mesi e non per 24; gli 8 mesi rimanenti e retribuiti potranno esser fruiti dall’altro genitore qualora ne avesse i requisiti.

In sostanza, il limite di due anni del congedo straordinario retribuito è complessivo tra entrambi i genitori e tra tutti i fratelli in relazione a ciascun soggetto disabile grave.

Se ne deduce che, nel caso di fruizione del congedo retribuito per il figlio/a disabile grave da parte di un solo genitore, questo stesso genitore si trova ad aver esaurito l’intero periodo spettante, sempre due anni, del congedo per gravi motivi di famiglia.

Se invece entrambi i genitori, lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato, si dividono il congedo retribuito, ciascuno dei due mantiene il diritto alla propria parte rimanente di congedo ordinario non retribuito per gravi motivi di famiglia.

 

Retribuzione e accredito

Il periodo di congedo non è retribuito, non è coperto da contribuzione, non è computato nell’anzianità di servizio, ma ai fini previdenziali il lavoratore ha la possibilità di riscattarlo o di effettuare la prosecuzione volontaria; inoltre il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo è nullo.

 

Modalità di richiesta

I vari contratti collettivi regolamentano la prassi per la richiesta del congedo e anche il diniego del datore di lavoro e l’eventuale contraddittorio tra i due soggetti. Laddove il CCNL non avesse ancora definito le modalità operative, vige quanto disposto dal decreto, e cioè:

 

 • il datore di lavoro deve dare la sua risposta comunque entro dieci giorni dalla domanda di congedo, e informare il lavoratore

 •il diniego, anche parziale, del periodo di congedo, dovrà essere motivato da argomenti relativi all’organizzazione del lavoro che non consentano la sostituzione del lavoratore

 • la domanda, comunque, su richiesta del lavoratore, deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.

 

In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro può negare la richiesta di congedo se questo risulta inconciliabile con la durata del rapporto lavorativo, o quando siano già stati concessi i tre giorni di permesso retribuito, oppure se il lavoratore sia stato assunto in sostituzione di un altro dipendente già in congedo per motivi familiari.

Se non è stato fissato un periodo minimo, il lavoratore può rientrare al lavoro anche prima della scadenza del congedo.

Qualora ci sia stata sostituzione del lavoratore in congedo, il rientro anticipato può avvenire se c’è un preavviso di almeno 7 giorni.

Il datore di lavoro può comunque autorizzare il rientro anche con un preavviso inferiore ai 7 giorni richiesti e anche se è stata fissata una durata minima del congedo.

 

PERMESSO DI TRE GIORNI RETRIBUITO

 

Le lavoratrici e i lavoratori, dipendenti di datore di lavoro pubblico e privato, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito per anno, in caso di morte o di grave infermità, debitamente documentata:

 

   • del coniuge anche separato legalmente

   • di un parente entro il secondo grado (nonno e nipote, fratelli e sorelle) anche non convivente

   • di un soggetto che faccia parte della famiglia anagrafica (famiglia di fatto).

 

Per fruire dei tre giorni di permesso retribuito il lavoratore/trice deve comunicare al datore di lavoro il motivo per cui richiede il permesso e i giorni in cui intende utilizzarlo.

Il permesso deve comunque essere utilizzato entro 7 giorni dalla morte o dall’accertamento della grave infermità o «dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici».

Nei tre giorni di permesso non sono conteggiati quelli festivi e quelli non lavorativi.

 

Possibilità alternative

In caso di grave infermità degli stessi soggetti di cui sopra, il decreto prevede che il datore di lavoro e il lavoratore possano concordare congiuntamente modalità diverse di lavoro in alternativa ai tre giorni di permesso.

Nell’accordo, che deve essere stipulato in forma scritta, devono essere indicate le modalità dell’orario concordato, proposto dal lavoratore.

Si può, ad esempio, prevedere una riduzione giornaliera dell’orario di lavoro (di una, due o tre ore o altro) corrispondente, comunque, complessivamente al totale delle ore lavorative comprese nei tre giorni. Nell’accordo devono essere indicati i tre giorni di permesso da sostituire con le riduzioni di orario giornaliero concordate.

Nell’accordo verranno anche indicati i criteri delle eventuali verifiche periodiche sulla persistenza dello stato di gravità della patologia.

La periodicità della verifica dovrà essere indicata nell’accordo stesso.

La verifica in questione sarà effettuata mediante la presentazione, da parte del lavoratore al datore di lavoro, della documentazione rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico.

Il nuovo orario concordato deve avere inizio entro sette giorni da quando viene accertata la patologia o la necessità di intervento terapeutico.

 

Cumulabilità dei permessi

I permessi di tre giorni retribuiti sono cumulabili con quelli previsti dalla legge 104/92.

 

Adempimenti

La lavoratrice o il lavoratore che richiede il permesso retribuito di tre giorni  o quello non retribuito per gravi patologie dei familiari, deve presentare la certificazione del medico specialistico del SSN o con esso convenzionato o del medico generico o del pediatra di libera scelta e, in caso di ricovero, della struttura sanitaria.

Per i permessi retribuiti di tre giorni in caso di decesso si può presentare, in alternativa alla relativa certificazione, una dichiarazione sostitutiva; in caso di grave patologia la certificazione medica deve essere presentata entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa.

Per i permessi non retribuiti correlati alle gravi patologie, la certificazione medica deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.

La persistenza della malattia grave può essere verificata dal datore di lavoro tramite la suddetta certificazione medica con la periodicità stabilita nell’accordo con il datore di lavoro.

Qualora venisse meno l’infermità la lavoratrice o il lavoratore devono riprendere l’attività lavorativa e possono utilizzare l’eventuale periodo di congedo non fruito in altre occasioni.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro, l’elenco dei propri dipendenti in congedo, entro cinque giorni dall’inizio del congedo stesso.

 

 

LEGGE 104

Congedo gravi motivi

I tre giorni